IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa portante il n.
 1397/96/ r.c., promossa da Taddei Martina avverso  la  prefettura  di
 Vicenza, letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della
 riserva che precede.
   Con  ricorso  depositato  presso la cancelleria in data 22 novembre
 1996 Taddei Martina proponeva opposizione  avverso  il  provvedimento
 prot.  n.  2170/96 Sett. I/P, emesso il 5 ottobre 1996 e notificatole
 il successivo 28  ottobre  1996,  con  il  quale  il  prefetto  della
 provincia  di  Vicenza  disponeva  nei  suoi confronti l'applicazione
 della sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  della
 patente di guida per un periodo di mesi uno dal giorno del ritiro, in
 relazione  ad  una  violazione  dell'art.  142, comma 9, Codice della
 Strada vigente, accertata  con  verbale  della  Polizia  Stradale  di
 Vicenza  in  data  28  settenbre  1996.  A sostegno dell'impugnazione
 proposta   eccepiva,   fra   l'altro,   la   mancanza   di  immediata
 notificazione dell'ordinanza prefettizia, notificata  a  distanza  di
 ben 23 giorni dall'emissione del provvedimento e contestualmente alla
 restituzione  della  patente  di guida, con conseguente impossibilita
 per la ricorrente di richiedere la  sospensione  dell'esecuzione  del
 provvedimento ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, legge n. 689/1981.
   L'Amministrazione convenuta provvedeva alla trasmissione degli atti
 di cui all'art. 23, comma secondo, legge n. 689/1981, e si costituiva
 in giudizio a mezzo di proprio funzionario munito di apposita delega.
                           Osserva in diritto
   L'art.  218  del  Codice  della  Strada  vigente stabilisce che, in
 ipotesi  di  violazioni  comportanti   la   sanzione   amministrativa
 accessoria   della  sospensione  della  patente  di  guida,  l'agente
 accertatore procede al ritiro della  patente  stessa  e,  nei  cinque
 giorni  successivi, al suo invio alla prefettura che l'ha rilasciata;
 a sua volta il prefetto emana, nei  successivi  quindici  giorni,  il
 provvedimento  di sospensione, indicando il periodo cui si estende la
 sospensione stessa, e tale ordinanza  "e'  notificata  immediatamente
 all'interessato".
   La mancata previsione in tale articolo di un termine perentorio per
 la  notifica dell'ordinanza di sospensione della patente di guida, la
 cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullita',  si  traduce,  ad
 avviso  della  scrivente, in una compromissione del diritto di difesa
 del trasgressore,  il  quale  viene  privato  della  possibilita'  di
 ricorrere immediatamente all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art.
 205 C.d.S., e di richiedere ed ottenere, concorrendo gravi motivi, la
 sospensione  del  provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 22, ult.
 comma, della legge 24 novembre  1981,  n.  689  (sospensione  che  si
 ritiene  concedibile  con lo stesso decreto di fissazione della prima
 udienza, argomentando da quelle norme del nostro sistema  processuale
 civile  che  prevedono  la possibilita' di provvedere immediatamente,
 con decreto emesso inaudita altera  parte,  presenza  di  ragioni  di
 urgenza  -  cfr.  artt.    625  e  669-sexies c.p.c. -). Puo' infatti
 accadere  che  la   notifica   dell'ordinanza   prefettizia   avvenga
 allorquando  e'  ormai decorso, in tutto o in buona parte, il periodo
 di sospensione stabilito dal prefetto: cosi', nel caso di specie,  la
 notificazione  e'  avvenuta  a  distanza  di  piu'  di  venti  giorni
 dall'emissione del provvedimento  e  di  un  mese  dal  ritiro  della
 patente,  e, quindi, al termine del periodo di sospensione. Pertanto,
 se pur permane  l'interesse  del  trasgressore  all'impugnazione  del
 provvedimento,  in  vista  della  cancellazione della sua annotazione
 sulla patente di guida, egli viene a  trovarsi  nella  situazione  di
 dover  scontare,  in tutto o in parte, la sanzione inflittagli, senza
 poter  sollecitare  un   previo   controllo   giurisdizionale   sulla
 legittimita'  e  fondatezza  della pretesa sanzionatoria azionata nei
 suoi confronti - si consideri invece  che  nell'ipotesi  di  sanzioni
 amministrative  pecuniarie l'interessato puo' (ed anzi deve) proporre
 opposizione  avverso  l'ordinanza-ingiunzione  (o   il   verbale   di
 contestazione  dell'illecito) prima del decorso del termine assegnato
 per il pagamento spontaneo, in tal modo paralizzando, ove il  giudice
 accolga  l'istanza formulata ai sensi dell'art. 22, ult. comma, legge
 n. 689/1981, l'esecuzione del provvedimento (o del verbale).
   E'  inoltre ravvisabile un'ingiustificata disparita' di trattamento
 rispetto all'ipotesi disciplinata dagli artt. 201 C.d.S. e  14  della
 legge  n.  689/1981 - che, in caso di impossibilita' di contestazione
 immediata, prevedono la notificazione degli estremi della  violazione
 al  trasgressore  entro un dato termine, la cui inosservanza comporta
 l'estinzione dell'obbligazione di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
 violazione  stessa  -,  in quanto norme anch'esse dettate in funzione
 del diritto di difesa dell'interessato.
   Irragionevole appare infine, da un lato, stabilire che il  prefetto
 debba  emanare  il provvedimento di sospensione entro quindici giorni
 dalla ricezione della patente di guida ritirata, con possibilita' per
 il titolare della patente di ottenerne la  restituzione  in  caso  di
 inosservanza di tale termine, (v. art. 218, comma secondo C.d.S.), e,
 dall'altro,  non  sanzionare in alcun modo l'omissione dell'immediata
 notificazione dell'ordinanza, che dovrebbe quanto  meno  intervenire,
 ove   possibile,   prima  del  decorso  del  periodo  di  sospensione
 comminato.
   Va pertanto ritenuta, per le ragioni sopra enunciate, la fondatezza
 della questione di legittimita' costituzionale dell'art.  218,  comma
 secondo,  Codice  della  Strada  vigente,  mentre  la rilevanza della
 questione ai  fini  della  decisione  della  presente  causa  emerge,
 all'evidenza, da quanto esposto in narrativa.